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STATUTO DELL' “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAILING AWAY"
TITOLO I
- (Denominazione – Sede)
Articolo 1 - Nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a
quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’
costituita, con sede in Rioveggio (BO) , via Rossini n. 71
un’associazione che assume la denominazione ²Associazione Sportiva
Dilettantistica SAILING AWAY², in breve denominata “A.S.D. Sailing Away”.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi
dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni
del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni
sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione
si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II - (Scopo- Oggetto)
Articolo 2 -
L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico la cui attività e’ espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed
opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
- L’associazione si propone di:
a)
promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in
particolare nelle discipline legate alla vela, alle attività subacquee
oltre a promuovere manifestazioni miranti allo sviluppo della conoscenza
dell’Habitat marino ;
b)
organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare
con altri soggetti per la loro realizzazione;
c)
promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nelle attività sportive;
d)
studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per
migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
e)
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e
strutture sportive di vario genere;
f)
organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati,
gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline
sportive;
g)
indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di
mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori
sportivi;
h)
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un
migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
TITOLO
III - (Soci)
Articolo 4 - Il
numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le
persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e
che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5 -
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche
verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente
statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che
intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di
associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte
dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica
di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Articolo 6 - La
qualifica di socio da’ diritto:
- a
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello
Statuto e di eventuali regolamenti;
- a
godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi
direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza
dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali;
- al
pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
- I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale
stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere
determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i
contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV
– (Recesso – Esclusione)
Articolo 8 - La
qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
- Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo
nei confronti del socio:
a)
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli
eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
b)
che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un
periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio
sociale;
c)
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’Associazione;
d)
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione.
Articolo 10
- Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso
previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate. Il
socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla
ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione
dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con
l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20
giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera
dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione
adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
(Risorse economiche - Fondo Comune)
Articolo 11 -
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
a)
quote e contributi degli associati;
b)
quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di
manifestazioni sportive;
c)
eredità, donazioni e legati;
d)
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
h)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j)
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune,
costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di
gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività
statutariamente previste.
Articolo 12 -
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e
finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli
associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
– (Organi dell’Associazione)
Articolo 13 - Sono
organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli
associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei
Revisori dei Conti (qualora eletto).
Articolo 14
– Assemblee - Le assemblee sono
ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi
mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si
svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza,
contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data
e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della
convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità
quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera
semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima
dell’adunanza.
Articolo 15 -
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione
dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente dell'associazione ed,
eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza
dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce,
inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da
trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un
decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere
luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
- Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto
gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota
associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato. In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria
- è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la
metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a
distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea -
ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle
assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su
tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
- L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione
nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a
maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le
modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la
delibera di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 18 -
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua
assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea
stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Articolo 19 - Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15
membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio
restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel
suo seno il vice Presidente. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La
convocazione e’ fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la
posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una
convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi
membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione
delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio
preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i
regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli
atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa
l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili
delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola
la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli
atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita
delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 20
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei
componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo
può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non
eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio:
nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio potrà
convocare l’assemblea dei soci che eleggerà i nuovi membri del
Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Articolo 21-
Presidente – Il Presidente
viene eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e
resta in carica per 4 anni ovvero fino al termine del mandato del
Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. Il Presidente ha la
rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,
previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al
Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per
l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22 - Collegio
dei Revisori dei Conti (qualora eletto) - Il Collegio dei Revisori
dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni
ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei
Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul
rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo
e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Articolo 23 -
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Deve essere assicurata
una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o
Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede
sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la
consultazione.
TITOLO
VII
Articolo 24 –
Scioglimento - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato
dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli
associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non
soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti
a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo
dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
Legge 23/12/1996, n. 662.
Articolo 25 - Norma finale
- Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto,
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.
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